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ANTEPRIMA MULTIMEDIALI

Il segmento testuale Repubblica Italiana è stato riconosciuto sulle nostre fonti cartacee. Questo tipo di spoglio lessicografico, registrazione dell'uso storicamente determinatosi a prescindere dall'eventuale successivo commento di indirizzo normatore, esegue il riconoscimento di ciò che stimiamo come significativo, sulla sola analisi dei segmenti testuali tra loro, senza obbligatoriamente avvalersi di vocabolarii precedentemente costituiti.
Nell'intera base dati, stimato come nome o segmento proprio è riscontrabile in 54Analitici , di cui in selezione 3 (Corpus autorizzato per utente: Spider generico. Modalità in atto filtro S.M.O.G.: CORPUS OGGETTO). Di seguito saranno mostrati i brani trascritti: da ciascun brano è possibile accedere all'oggetto integrale corrispondente. (provare ricerca full-text - campo «cerca» oppure campo «trascrizione» in ricerca avanzata - per eventuali ulteriori Analitici)


da Franco Cagnetta, Inchiesta su Orgosolo. Parte prima: Orgosolo antica [e appunti di Ernesto De Martino sul pianto rituale sardo] in KBD-Periodici: Nuovi Argomenti 1954 - 9 - 1 - numero 10

Brano: [...]attualmente, una popolazione di circa 4312 abitanti, con una percentuale di uomini poco superiore alle donne, e 330 famiglie (2).

(2) TABELLA DELLA POPOLAZIONE DI ORGOSOLO

SECONDO ICENSIMENTI UFFICIALI DAL 1676 AL 1951

Stato sotto il quale si è evolto il censimento

S ®

5 8P

3 g«

£ fi

Totale delle famiglie

3 5 " £

0 CU

Regne de Sardeyna (Corona di Castiglia ed Aragona)

»

Regm/di Sardegna

Regno d’Italia

Repubblica Italiana

1688

1698

1728

1751

1839

1842

1848

1861

1871

1881

1901

1911

1921

1931

1936

1951

1188

1528

722

1256

2058

2077

2110

2009

1943

2174

2845

2988

2896

3062

3146

4251

599

750

897

1077

1010

1468

1466

589

778

859

1000

999

1594

1688

1830

2629

2959

3560

113

96

29

344 (fuegos) 487 ”

174 (fuochi) 530 ”

507

494

421

643

760

391

414

384

N.B. — l dati dei censimenti del «Regne de Sardeyna» (Corona di Aragona e di Castigli[...]

[...]lo condotto nella strada principale); vi è la luce elettrica, introdotta da non molto a 160 volt, da una impresa privata, ma non in tutte le case; vi è l’acqua in poche fontane pubbliche, ma non nelle case, o solo in pochissime; vi è 1 pubblico telefono.

Corridore, Storia documentata della popolazione di Sardegna (14791901). Carlo Clausen, Torino, 1902, pp. 330. I dati dei censimenti del « Regno di Sardegna », del « Regno d’Italia » e della « Repubblica Italiana » sono riportati dalle relative pubblicazioni ufficiali. Quelli del 1951 sono ancora in elaborazione.INCHIESTA SU ORGOSOLO

9

Gli istituti pubblici sono il Municipio, la Posta, 1 scuola con 5 classi elementari, 1 — incredibile — ambulatorio (l’acqua bollita per le iniezioni i clienti devono portarsela da casa); 1 chiesa e 12 cappelle, 1 cimitero.

Dei carabinieri e della polizia si dirà dopo.

In paese vi sono: 1 camion, 1 trattore, 5 motociclette, 10 biciclette; qualcuno ha la radio; cinema nessuno.

Se il paese sembra, a prima vista, un miserrimo paese — come tanti di Sardegna —[...]



da Giovanni Pirelli e Piero Malvezzi (a cura di), Lettere di condannati a morte della Resistenza europea in KBD-Periodici: Nuovi Argomenti 1953 - 7 - 1 - numero 3

Brano: [...] breve periodo in cui funzionò l'Ufficio Storico della Presidenza del Consiglio) tendente a promuovere la sistematica raccolta ed elaborazione di documenti, la diffusione dei libri sulla Resistenza nelle pubbliche biblioteche, l'educazione degli scolari e studenti ai valori che animarono il Movimento di Liberazione in Italia e negli altri Paesi e, in genere, la conoscenza di quel momento della nostra vita nazionale che fu l'atto di nascita della Repubblica Italiana. È mancata da parte degli studiosi ed artisti una elaboiazione dei fatti e dei temi di quei tempi, ostando, fra molte cause spcci
LETTERE DI CONDANNATI A MORTE DELLA RESISTENZA EUROPEA
fiche e generiche, lo scoraggiamento degli editori, anche fra i più democratici, di fronte al disinteresse del mercato librario per i testi sulla Resistenza. Il solo Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia ha rappresentato, pur nella estrema limitatezza dei mezzi finanziari a disposizione, una certa continuità negli studi e nella raccolta di documenti. E ciò proprio nel periodo in cui av[...]



da Luigi Rodelli, Il Craxi-concordato. tre atti con i patti del 18 febbraio in KBD-Periodici: Belfagor 1984 - 3 - 31 - numero 2

Brano: [...]rte voluta da chi li legge. Si lascia decadere, ad esempio, il principio della religione dello Stato, ma non se ne trae la diretta conseguenza del decadimento di tutti i privilegi della Chiesa cattolica e di tutti gli obblighi finanziari dello Stato nei riguardi della « religione dello Stato » e delle sue istituzioni: essi vengono anzi accresciuti.

È caduto anche il richiamo, contenuto in alcune delle precedenti bozze, alla Costituzione della Repubblica italiana e al Concilio vaticano secondo. Ma Craxi non ha rinunciato a citare alcuni passi della Gaudium et spes, un documento in cui la Chiesa rivendica per sé una libertà senza limiti, nonché « il diritto di esercitare senza ostacoli la sua missione tra gli uomini » al fine di « perfezionare » la « persona », i cui diritti fondamentali sono nell’unione con Dio e con la Chiesa. Potenziali conflitti sono già nell’accostamento dei principi laici costituzionali e dei principi dottrinali cattolici. In che cosa consisterà dunque la « più ampia libertà religiosa » se non in una varietà di privilegi e conces[...]

[...]uccessiva legislazione italiana, fedele alla lettera e allo spirito del concordatario.

Viene intanto fatto sapere che è stata insediata la commissione paritetica per gli enti e i beni ecclesiastici, presidente Margiotta Broglio per la parte italiana e monsignor Nicora per la parte vaticana; consegnerà al parlamento una relazione entro il 18 di agosto. Vedremo che cosa farà.

Luigi Rodelli

il concordato craxicasaroli

La Santa Sede e la Repubblica Italiana tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II; avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico; considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell’art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale; hanno riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

1. Rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciscuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione delPuomo e il bene del Paese.

2. Libertà religiosa 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.IL CRAXICONCORDATO

221

2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, [...]

[...]rrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, cosi come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

3. Vescovi e parroci 1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall’autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.

2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Quest’ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Ve[...]

[...]ecessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica.

3. L’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

6. Festività religiose La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa tra le Parti.

7. Enti ecclesiastici 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall’art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti eccl[...]

[...]ichiamandosi al principio enunciato dall’art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti eccle222

LUIGI RODELLI

siastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico,

i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza[...]

[...]rambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello competente, quando questa accerti:IL CRAXICONCORDATO

223

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali deirordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. [...]

[...]uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell’accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

9. Vinsegnamento religioso 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengono la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne Tesarne di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i[...]

[...]l’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengono la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne Tesarne di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto[...]

[...]riti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.

3. Le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

11. Assistenza spirituale 1. La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

2. L’assistenza spirituale ai medisimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità.[...]

[...]alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

2. L’assistenza spirituale ai medisimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità.224

LUIGI RQDELLI

12. Il patrimonio storicoartistico 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare; l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i compete[...]

[...]o abrogate.

2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

14. Soluzioni e problemi di applicazione Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:

1. In relazione all’Art. 1 Si considera non più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

2. In relazione alVArt. 4 a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d’anime gli Ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilme[...]

[...]ne all’Art. 1 Si considera non più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

2. In relazione alVArt. 4 a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d’anime gli Ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all’art. 11.

b) La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d’accordo, senza pregiudizio dell’ordinamento canonico, con l’interpretazione che lo Stato dà dell’art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costit[...]

[...]chiararsi d’accordo, senza pregiudizio dell’ordinamento canonico, con l’interpretazione che lo Stato dà dell’art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.IL CRAXICONCORDATO

225

3. In relazione all*Art. 7 a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.

b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.

4. In relazione alVArt. 8 a) Ai fini dell’applicazione del n. 1, lett. b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

1) Tessere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente; [...]

[...]he;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

6. In relazione alVArt. 10 — La Repubblica italiana, nell’interpretazione del n. 3

che non innova l’art. 38 del Concordato dell’11 febbraio 1929 si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte Costituzionale relativa al medesimo articolo.

7. In relazione alVArt. 13 n. 1 Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l’attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.


Grazie ad un complesso algoritmo ideato in anni di riflessione epistemologica, scientifica e tecnica, dal termine Repubblica Italiana, nel sottoinsieme prescelto del corpus autorizzato è possible visualizzare il seguente gramma di relazioni strutturali (ma in ciroscrivibili corpora storicamente determinati: non ce ne voglia l'autore dell'edizione critica del CLG di Saussure se azzardiamo per lo strumento un orizzonte ad uso semantico verso uno storicismo μετ´ἐπιστήμης...). I termini sono ordinati secondo somma della distanza con il termine prescelto e secondo peculiarità del termine, diagnosticando una basilare mappa delle associazioni di idee (associazione di ciò che l'algoritmo isola come segmenti - fissi se frequenti - di sintagmi stimabili come nomi) di una data cultura (in questa sede intesa riduttivamente come corpus di testi storicamente determinabili); nei prossimi mesi saranno sviluppati strumenti di comparazione booleana di insiemi di corpora circoscrivibili; applicazioni sul complessivo linguaggio storico naturale saranno altresì possibili.
<---Ciò <---Diritto <---Storia <---italiana <---italiane <---siano <---Così <---Ecco <---Francia <---Logica <---Perché <---Presto <---Quale <---Repubblica <---Santa Sede <---Scienze <---Scuole <---abbiano <---abbracciano <---italiani <---italiano <---sappiano <---testimoniano <---Abati <---Abbiate <---Abbraccio <---Accademia Nazionale <---Addio Ellade <---Ademprivio <---Aghiios Ioannis <---Agraria <---Agricoltura <---Aiutante <---Aiutante-Generale <---Alasennora <---Albanesi <---Alberto Goddi <---Allaert <---Allocutiones <---Amburgo <---Amsterdam <---Andat <---Andreotti <---Angius <---Anno V <---Antico Testamento <---Antifascisten <---Antoinette Delmazière di Cour <---Antropometria <---Anzelu <---Appels Forlag <---Approfittatene <---Aragona <---Arborea <---Archivio di Stato <---Archivistica <---Arcivescovi <---Arcocho <---Armi <---Arnoul <---Arturo Jacques <---Attraversandola <---Augustae <---Australia <---Avendole <---B.V. <---Babbo <---Babilonia <---Badu <---Balaec <---Baleari 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